Valutazione ambientale strategica

Introduzione

Con la delibera G.R. n. 229 del 5.3.2010, la Regione Lazio ha approvato le “Disposizioni operative in merito alla procedura Vas” (ovvero, Valutazione ambientale strategica) in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/06 .
Le disposizioni in esame sono finalizzate a garantire che l’impatto sull’ambiente dei vari piani e programmi comunque denominati venga preso in considerazione sin dalla fase di elaborazione degli strumenti medesimi e prima della loro approvazione (v. art. 1.1. co. 3).
In tale contesto, la procedura cd. VAS mira a garantire un coordinamento fra pianificazione/programmazione e tutela ambientale, rendendo così possibile uno sviluppo sostenibile (id. co. 2).
Tale procedura diventa, pertanto, “parte integrante“ del procedimento di adozione/approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione tanto che il regolamento regionale ha ritenuto necessario rimarcare che la sua mancata attivazione è causa di annullabilità degli strumenti medesimi per violazione di legge (id. co. 4).
Il suo ambito di applicazione (che riprende quasi testualmente quanto previsto a livello statale dall’art. 6 del menzionato d.lgs. n. 152/06) è piuttosto ampio considerato che vi rientrano i piani e programmi relativi ai settori agricolo, forestale, industriale, energetico, etc. … (per l’elenco dettagliato si veda art. 1.3. co. 1 lett. “a” e “b”) nonché quelli relativi alla pianificazione territoriale.
Al di fuori degli strumenti espressamente elencati è rimessa alla discrezionalità dell’Autorità competente , valutare se sia o meno necessario attivare la procedura in esame in relazione agli effetti significativi prodotti sull’ambiente, tenuto conto dei criteri indicati dalla normativa statale (v. art. 12 d.lgs. n. 152 cit.; art. 1.3. co. 3 regolamento reg.).

Casi di esclusione
Le disposizioni in materia di VAS non si applicano in ragione dell’oggetto di alcuni procedimenti (in materia di difesa nazionale se caratterizzati da somma urgenza, ai programmi finanziari ed ai bilanci, in materia di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, etc. …; v. art. v. art. 1.3. co. 4) oppure perché, per le dimensioni e la tipologia, si è ritenuto che gli stessi non possono avere rilevanti impatti ambientali (questo accade per le modifiche non sostanziali di piani e programmi già approvati, per gli strumenti anche complessi e gli interventi relativi ad accordi di programma e conferenze di servizi che non comportino modifiche al vigente PRG, per le varianti di PRG finalizzate a correggere errori cartografici, etc. ..; id., v. co. 5).
Parimenti non soggetti al rispetto delle disposizioni in esame i piani meramente attuativi di piani sovraordinati per i quali sia già prevista la procedura di VAS nonché i programmi che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti ovvero bandi e procedure della cd. programmazione negoziata non comportanti varianti al P.R.G. (id., v. co. 6).
Altre ipotesi di esclusione sono, poi, legate alla data di approvazione degli strumenti ovvero allo stato di avanzamento della relativa procedura (id., v. co. 7).
Infine, non sono assoggettati alla procedura in esame, “i Piani/Programmi che non costituiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente” (id., v. co. 8 lett. “r”) e “i Piani/Programmi per i quali, in riferimento alle finalità di conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, non si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357” (id., v. lett. “s”).
In entrambi tali ultimi casi l’Autorità competente in materia di VAS dovrà obbligatoriamente verificare l’esclusione.
Il co. 9 dell’art. 1.3. precisa, infine, che tutte le ipotesi di esclusione dalla procedura di VAS devono essere comunicate dal Proponente/Autorità procedente all’Autorità competente in materia di VAS.

Procedimento
Passando all’esame della procedura, la stessa si articola nelle seguenti fasi:

• svolgimento di una verifica di assoggettabilità, se necessaria (art. 2.3.);
• svolgimento di consultazioni informative (art. 2.4.2.);
• elaborazione del Rapporto Ambientale (art. 2.4.3.);
• pubblicazione e consultazione pubblica (art. 2.4.4.);
• valutazione del piano o del programma, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni (art. 2.5.);
• redazione di un parere motivato (id.);
• pubblicazione (2.6.).

La verifica di assoggettabilità (v. art. 2.3.) costituisce una fase eventuale prevista solo per gli strumenti specificamente indicati dal d.lgs. n. 152/06 (v. art. 6 co. 3 e 3 bis ).
In tale ipotesi, il Proponente/Autorità procedente invia il rapporto preliminare (contenente una descrizione del Piano/Programma nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi derivanti sull’ambiente dalla sua attuazione) all’Autorità Competente per la VAS allegando un elenco dei Soggetti competenti in materia Ambientale che intende coinvolgere nel procedimento di verifica.
Nei successivi 15 gg., l’Autorità Competente per la VAS approva, modifica e/o integra l’elenco dei soggetti che devono essere consultati e l’Autorità Procedente provvede a trasmettere loro il rapporto preliminare.
Entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della documentazione, i Soggetti coinvolti inviano il loro parere.
La procedura di verifica preventiva si chiude, entro il termine massimo di 90 gg. dalla data di trasmissione del rapporto preliminare, con un provvedimento finale di verifica emesso dall’Autorità competente (che assume carattere obbligatorio e vincolante per il Proponente/Autorità Procedente) con il quale si dispone che il Piano/Programma sia assoggettato od escluso dalla procedura di VAS.
Il provvedimento deve essere pubblicato per almeno 30 gg. sui siti istituzionali dell’Autorità Competente e del Proponente/Autorità Procedente.
Al di fuori delle predette ipotesi, e quindi in tutti i casi rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in esame (v. art. 1.3. co. 1) la procedura di VAS ha comunque inizio con la trasmissione da parte del Proponente/Autorità procedente all’Autorità Competente per la VAS del citato rapporto preliminare e dell’allegato elenco dei Soggetti competenti in materia Ambientale da coinvolgere nel procedimento (art. 2.4.1.).
Avviata la procedura, la prima fase consiste nella consultazione preliminare (art. 2.4.2.) nel corso della quale le Autorità coinvolte (ovvero, Proponente/Autorità Procedente, Autorità Competente per la VAS e Soggetti competenti in materia ambientale) si scambiano informazioni sulla base del rapporto preliminare “al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”.
La consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, si conclude nel termine di 90 gg. (il regolamento chiarisce però la natura ordinatoria del termine).
La fase di consultazione preliminare si conclude con una nota dell’Autorità Competente al Proponente/Autorità Procedente con la quale viene comunicato l’esito della consultazione effettuata, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti e con indicazione delle modalità di attivazione della successiva fase di diffusione al pubblico.
Conclusa la fase di consultazione, si passa a quella successiva di redazione del rapporto ambientale (art. 2.4.3.), di competenza del Proponente/Autorità procedente (il regolamento regionale non ne fa menzione essendo la competenza già prevista dalla norma statale, v. art. 13 d.lgs. n. 152/2006).
Il rapporto deve contenere l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma medesimo (v. art. 1.2. lett. “i”).
In tale prospettiva, lo stesso dovrà altresì contenere le misure previste per verificare il controllo degli effetti prodotti dall’attuazione del piano/programma sull’ambiente ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità (cd. “monitoraggio”; v. art. 2.7.).
Le disposizioni statali in materia precisano che la redazione del rapporto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (v. art. 13 co. 3) e che lo stesso costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione (id.).
Segue, quindi, una fase volta a favorire la conoscenza del piano (“pubblicità e consultazioni”, v. art. 2.4.4.), anzitutto, da parte dei soggetti coinvolti (il Proponente/Autorità Procedente trasmette la proposta di Piano/Programma comprendente il rapporto ambientale all’Autorità Competente ed agli soggetti coinvolti nel procedimento) e, poi, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati (pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, cd. BURL; deposito presso gli uffici dell’Autorità Competente, del Proponente/Autorità Procedente nonché presso gli uffici delle Regioni e Province anche solo parzialmente interessate dal Piano/Programma o dagli impatti potenzialmente derivanti dalla sua attuazione; pubblicazione sui siti web dell’Autorità Competente e del Proponente/Autorità Procedente).
Chiunque può presentare osservazioni entro i 60 gg. successivi alla predetta pubblicazione dell’avviso.
Esaurita la predetta fase, l’Autorità Competente – in collaborazione con il Proponente/Autorità Procedente – procede alla valutazione del rapporto ambientale, tenendo conto della documentazione presentata, dei pareri resi dai Soggetti competenti in materia ambientale nonché delle osservazioni presentate nella fase della consultazione pubblica.
Entro il termine di 90 gg. a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni, l’Autorità Competente esprime il proprio parere motivato (art. 2.5.) e lo trasmette al Proponente/Autorità Procedente.
Il Piano/Programma viene quindi revisionato alla luce del parere motivato espresso e trasmesso (con tutti gli allegati, ivi compreso il rapporto ambientale), a cura del Proponente, all’organo competente alla sua adozione o approvazione.
La decisione finale, espressa attraverso il parere motivato, è infine pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a cura del Proponente/Autorità Procedente (art. 2.6.).
Le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 sono, infine, volte a garantire un coordinamento della procedura di VAS con le altre procedure relative all’ambiente (valutazione di impatto ambientale, cd. VIA e valutazione di incidenza) e con i procedimenti di approvazione dei piani/programmi.

(“il Corriere de iure publico” n. 11/12 – novembre, dicembre 2010)

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