La tutela dei beni paesaggistici

1. Con l’approvazione del D.lgs. n. 42/2004 è stato introdotto nell’ordinamento il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (cd. Codice Urbani).

Lo stesso è diviso in 4 parti (oltre una quinta recante abrogazioni, norme transitorie ed entrata in vigore):

– I parte (disposizioni generali; artt. 1-9);

– II parte (beni culturali; artt. 10-30);

– III parte (beni paesaggistici; artt. 131-159);

– IV parte (sanzioni; artt. 160-180).

Il patrimonio culturale, che lo Stato tutela in attuazione dell’art. 9 Cost.1, infatti, è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (v. art. 2 co. 1).

In questa pubblicazione verranno esaminate le disposizioni disciplinanti i beni paesaggistici, è invece presente nel sito altro testo relativo ai beni culturali

Le relative funzioni sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che le esercita anche tramite accordi/intese (nel caso del paesaggio, deleghe alle) con le Regioni (v. artt. 5 e 6).

Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità (v. art. 9 co. 1).

2.  Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni (v. art. 131 co. 1).

Sono beni paesaggistici (v. art. 134):

a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico elencate dall’articolo 136 (immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze) ed individuati con le procedure previste dagli articoli 138-141 (cd. dichiarazione di notevole interesse pubblico);

b)  le aree vincolate per legge indicate nell’articolo 142 (i territori costieri entro una fascia di 300 m. dalla linea di battigia; i territori contermini ai laghi entro una fascia di 300 m. dalla linea di battigia; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua; monti oltre i 1600 m. per le Alpi e oltre i 1200 m. per gli Appennini; i ghiacciai, etc. … ivi comprese le zone di interesse archeologico);

c)  gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico elencate dall’articolo 136 sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (la cui approvazione spetta alle Regioni. 

3. Gli interventi da realizzare su area assoggettata a vincolo paesaggistico sono assoggettati ad apposita autorizzazione secondo le modalità di seguito riportate.

3.1. Interventi che comportino aumenti di superficie/volume o, comunque, non assoggettabili a procedura semplificata:

– richiesta autorizzazione ex art. 146, atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio (Regione o Comune in caso di delega, fatte verifiche, entro 40 gg. trasmette alla Soprintendenza statale con relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento – la Soprintendenza, entro 45 gg. rende parere vincolante e re-invia all’Ufficio competente – l’Ufficio competente, entro i 20 gg. successivi adotta il provvedimento conclusivo in conformità al parere statale);

– se la Soprintendenza non rende il parere entro 60 gg. dalla ricezione della richiesta, l’Ufficio competente procede autonomamente (art. 146 co. 9);

– se l’Ufficio competente non adotta il provvedimento entro i 20 gg. previsti, è possibile chiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla Regione (se la Regione non ha istituito l’unità competente, alla Soprintendenza; v. art. 146 co. 10).

3.2. Interventi non eseguiti, entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, anche ai sensi dell’art. 146:

– istanza di rinnovo (l’istanza va presentata al Comune, SUE/SUAP se trattasi di attività commerciale, e l’Ufficio si pronuncia entro i successivi 60 gg. – termine tassativo; v. art. 10 d.p.r. n. 31/2017).

3.3. Gli interventi di minore importanza espressamente elencati dagli artt. 149 e 2 D.p.r. n. 31/2017 (e relativo allegato A), quali ad esempio quelli completamente interrati che non incidano sul paesaggio e non comportino aumento di volumi, non richiedono il rilascio dell’autorizzazione.

3.4. Interventi assoggettati a procedura semplificata (v. art. 3 D.p.r. n. 31/2017 e relativo allegato B):

– l’istanza va presentata al Comune, SUE/SUAP, e l’Ufficio si pronuncia entro i successivi 60 gg. – termine tassativo (v. art. 10 d.p.r. n. 31/2017).

3.5. Interventi assoggettati a procedura semplificata in sanatoria (cd. accertamento di compatibilità paesaggistica:

– la domanda si presenta all’Ufficio competente per il vincolo che si pronuncia entro 180 gg., previo parere vincolante della Soprintendenza la quale deve pronunciarsi entro 90 gg. (v. art. 167 co. 4e 181 co. 1 quater).

1La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.