Impianto pubblicitario

Con la sentenza in esame (Sez. VI, 9.1.2017 n. 5459)[1], il Consiglio di Stato, superando un precedente orientamento giurisprudenziale dello stesso Collegio[2], ha ritenuto che “l’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale (segnatamente in base all’art. 23 del Codice della Strada[3]), nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari (a loro volta previsti dall’art. 3 D.Lgs. n. 507 del 1993) abbia anche una valenza edilizia-urbanistica ed assolva, pertanto, alle esigenze di tutela sottesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato, secondo la tesi del Comune (fatta propria dal T.a.r.) dal rilascio del titolo edilizio secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 380 del 2001.”

Per comprendere appieno la portata della pronuncia, è necessario riassumere brevemente il fatto.

Una Società impugna davanti al T.A.R. l’ordinanza con la quale un Comune le aveva ordinato la demolizione di un impianto pubblicitario in quanto asseritamente realizzato senza permesso di costruire.Il Giudice adito rigetta il ricorso, confermando la tesi comunale della necessità del titolo edilizio nonostante l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo previsto dalla disciplina di settore (nella specie, Codice della Strada e D.lgs. n. 507/1993).Avverso la sentenza propone appello la Società sostenendo l’inutilità del titolo edilizio poiché la citata disciplina assolve integralmente sia le esigenze proprie del settore che quelle relative al territorio (normalmente tutelate dal D.lgs. n. 380/01, cd. T.U. Edilizio).

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in appello, condividendo la tesi del privato.

In particolare, il Giudice di secondo grado, dopo aver analiticamente riassunto la disciplina applicabile alla fattispecie, perviene alla conclusione che “prescrivere in aggiunta all’autorizzazione di settore, anche il rilascio del permesso di costruire si tradurrebbe in una duplicazione del sistema autorizzatorio e sanzionatorio che risulterebbe sproporzionata, perché non giustificata dall’esigenza, già salvaguardata in base alla disciplina speciale (cfr. art. 3 D.Lgs. n. 507 del 1993), di tutelare l’interesse al corretto assetto del territorio”.

Gli interessi legati all’assetto urbanistico, pertanto, devono essere perseguiti dal Comune non attraverso la duplicazione dei titoli autorizzatori, ma –  al contrario – attraverso una valutazione complessiva degli aspetti coinvolti all’interno dell’unico procedimento di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 23 co. 4 Codice della strada, “con la conseguenza che quest’ultima autorizzazione dovrà essere negata nel caso in cui l’installazione risulti incompatibile con le esigenze urbanistico-edilizie”.

Solo tale impostazione può garantire il principio di semplificazione e l’unicità del procedimento amministrativo.

Un’interpretazione contraria, infatti, risulterebbe in netta controtendenza rispetto all’esigenza, fortemente perseguita dal Legislatore anche nei più recenti testi normativi, di semplificare i procedimenti amministrativi, convogliando i titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un’attività privata all’interno di un procedimento unitario.

Basti pensare a titolo esemplificativo al recente D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126[4] ovvero, risalendo nel tempo, al procedimento unico per il rilascio di autorizzazione amministrativa e permesso di costruire relativi ad attività commerciali disciplinato dal D.p.r. n. 160/2010.

La sentenza in commento risulta particolarmente apprezzabile non solo per la sensibilità dimostrata nei confronti dei nuovi obiettivi perseguiti dal Legislatore, ma anche e soprattutto per l’approccio decisamente sostanziale e non meramente formalistico che consente al Collegio di tener conto della necessità di tutelare non solo l’interesse pubblico (sia di settore che urbanistico-edilizio), ma anche quello privato alla celerità del procedimento.

(Gennaio 2017)

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[1] Peraltro seguita da ulteriori pronunce della stessa Sezione dal contenuto conforme (fra le tante, id., 19.1.2017 n. 244; id. 19.1.2017 n. 243; id. 19.1.2017 n. 238).

[2] V. Cons. Stato, V, 17.5.2007 n. 2497.

[3] D.lgs. n. 285/92.

[4] Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

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