Utilizzo delle aree demaniali marittime nella Regione Lazio

Utilizzo delle aree demaniali marittime nella Regione Lazio

Introduzione
Con il Regolamento regionale n. 11 del 15.7.2009 (adottato ai sensi degli artt. 52 co. 3-4 e 56 l. reg. Lazio n. 13/07 ), la Regione Lazio ha inteso individuare le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative nonché i relativi requisiti minimi funzionali e strutturali (v. art. 1 co. 1).
Al fine di garantirne livelli minimi di uniformità nel proprio territorio, la Regione ha poi introdotto criteri distintivi per la classificazione degli stabilimenti balneari e disciplinato la relativa procedura.
Fra le novità di rilievo spiccano i requisiti minimi delle diverse tipologie ai quali i titolari di concessioni dovranno adeguarsi entro due anni ed, in particolare, l’obbligo per gli stessi di consentire l’accesso libero e gratuito al mare, anche per fini di balneazione, che tanto scalpore ha generato fra gli operatori del settore.

Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative
Passando ad un esame più specifico delle nuove disposizioni, l’art. 2 del regolamento contiene anzitutto la classificazione delle diverse possibilità di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree demaniali marittime (assentite in concessione o gestite direttamente dai Comuni).
Il testo in esame precisa che tale classificazione resta valida anche nei casi in cui una parte delle aree utilizzate sia di proprietà privata.
In conformità a quanto previsto dall’art. 52 co. 1 l. reg. Lazio n. 13/07 , le aree demaniali marittime possono essere utilizzate per finalità di balneazione, mediante la realizzazione di:
– stabilimenti balneari, gestiti dai concessionari e muniti di strutture (quali cabine, spogliatoi, servizi igienici, punti di ristoro, etc. ..) nonché attrezzature specifiche (ombrelloni, sdraio, lettini, etc. ..);
– spiagge attrezzate, sempre gestite dai concessionari e munite di attrezzature per la balneazione;
– spiagge libere attrezzate, gestite dai Comuni tenuti ad assicurare alcuni servizi essenziali (quali servizi igienici nonché servizi di assistenza, pulizia, salvataggio) per favorirne il libero uso pubblico.
E’ altresì consenta la realizzazione di:
– punti d’ormeggio, ovvero aree demaniali marittime e/o specchi acquei muniti di strutture (che non importino impianti di difficile rimozione), destinate all’ormeggio, all’alaggio, al varo ed al rimessaggio di piccole imbarcazioni e di natanti da diporto;
– esercizi di ristorazione, per la somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio (si tratta di esercizi commerciali che svolgono la propria attività in base alla normativa vigente in materia che possono anche essere annessi alle spiagge attrezzate);
– noleggi di imbarcazioni e natanti in genere e di attrezzature balneari, ovvero aree demaniali marittime e/o specchi acquei sui quali possono insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere e di attrezzature balneari;
– strutture ricettive, ovvero strutture destinate ad offrire ospitalità al pubblico (non necessariamente annesse ad aree demaniali per il posizionamento di attrezzature balneari riservate ad uso esclusivo degli ospiti);
– attività ricreative e sportive, ovvero circoli ed impianti sportivi ricadenti in tutto o in parte su aree demaniali marittime.

Requisiti
I successivi artt. 3-7 elencano poi i requisiti specifici previsti per ognuna delle tipologia sopraindicate (ad esclusione delle strutture ricettive e degli impianti sportivi).
Come già accennato, gli operatori già muniti di concessione hanno due anni di tempo (dall’entrata in vigore del regolamento) per l’adeguamento delle strutture ai requisiti minimi indicati dalla Regione (v. art. 12 co. 1, recante le disposizioni transitorie). E’ compito dei Comuni vigilare sulla relativa attuazione (id. co. 2).
Non è questa la sede per elencare nel dettaglio i vari requisiti previsti per le varie tipologie.
In generale, è comunque rilevabile l’obiettivo di conciliare l’esigenza di strutture che siano in armonia con il contesto paesaggistico circostante e che garantiscano comunque la libera visuale verso il mare con quella di assicurare all’utenza:
– comfort (a titolo esemplificativo, per gli stabilimenti balneari, sono previsti servizio d’accoglienza; punto di ristoro di superficie coperta minima di 25 metri quadrati; aree attrezzate per il gioco e per lo svago, specifici requisiti per la realizzazione delle cabine e delle docce, etc. ..v. art. 3 co. 1);
– pulizia e igiene (si vedano le modalità per la pulizia della spiaggia nonché per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresa la pulizia degli appositi contenitori; id.);
– sicurezza (fra l’altro, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti; id.);
– attenzione alle persone diversamente abili (modulo accessibile nei servizi igienici, percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all’ombra per consentire la fruizione dell’arenile, posti auto riservati; id.), etc. ..
Come accennato, sempre per gli stabilimenti balneari di particolare rilievo l’introduzione dell’obbligo per i titolari di concessioni di consentire “il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione” attraverso appositi varchi con le modalità stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree di demanio marittimo (v. art. 3 co. 2).
La disposizione è la diretta conseguenza di quanto già disposto, a livello nazionale, dall’art. 1 co. 254 l. n. 296/96 ai sensi del quale le Regioni – nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo – “devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.
La novità non è stata accolta di buon grado dagli operatori del settore che mal sopportano la presenza di soggetti estranei alla propria clientela all’interno delle aree oggetto di concessione demaniale.
Non poche, di conseguenza, le polemiche che ne sono seguite anche perché, al di là della condivisibilità o meno della scelta operata dal legislatore, nazionale prima e regionale poi (evidentemente finalizzata a garantire un contemperamento di interessi fra esigenze pubbliche e private connesse alla fruizione del demanio marittimo), il rispetto dell’obbligo imposto ai concessionari non è di facile attuazione.
Vanno segnalate, infine, disposizioni comuni per tutte le tipologie di utilizzazione del demanio marittimo elencate dall’art. 2 (v. art. 11).
Fra queste, la possibilità di realizzare (o modificare) passaggi, strutture, aree per giochi, etc. … previa presentazione di una mera comunicazione al Comune purché si tratti di strutture non ancorate al suolo.

Classificazione degli stabilimenti balneari
Di particolare interesse, infine, il tentativo regionale di pervenire ad una classificazione degli stabilimenti balneari (già prevista dall’art. 52 co. 3 l. reg. n. 13 cit.).
Organo competente ad effettuare tale classificazione è la Provincia che provvede ad assegnare ad ogni struttura da una a quattro “stelle marine” in virtù dei requisiti strutturali e funzionali di ognuno (come indicati nell’Allegato A del regolamento, a sua volta, suddiviso in quattro fasce; v. art. 8 co. 1 e 2).
Il possesso dei requisiti (obbligatori) indicati nella prima fascia consentono l’attribuzione di una stella (v. co. 2 lett. a); due stelle sono poi attribuibili in caso di possesso dei requisiti indicati nella prima fascia e di raggiungimento di un punteggio pari almeno a 13 punti relativi ai requisiti riportati nella fascia due (id., lett. b); tre stelle se il punteggio raggiunge 20 punti relativi ai requisiti riportati nella fascia tre (id., lett. c) ed, infine, quattro stelle se il punteggio raggiunge 44 punti relativi ai requisiti riportati nella fascia quattro (id., lett. d).
Passando ad esaminare i criteri che disciplinano l’attribuzione delle “stelle”, si rileva che l’attenzione della Regione è puntata anzitutto sullo stato di manutenzione della struttura (ben 15 punti), sulla presenza di aree verdi (12 punti) e sul rispetto ambientale (il possesso delle certificazioni ambientali attribuisce, infatti, 5 punti, mentre la presenza di attrezzature che consentano il risparmio energetico, 4 punti).
Rilevanti anche il rispetto di determinate distanze fra le file di ombrelloni, il numero di sevizi igienici presenti e la disponibilità di assistenti di spiaggia (v. fascia quattro, all. A).
Spetta sempre alla Provincia procedere al declassamento della struttura ove sia accertato il venir meno dei requisiti richiesti (v. art. 8 co. 3) ovvero promuovere, su istanza di parte, il passaggio ad una classificazione superiore, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti (id., co. 4).
Il numero di stelle corrispondente alla classificazione attribuita dovrà essere indicato nella targa recante la denominazione dello stabilimento da apporre sulla facciata esterna (v. art. 10 co. 1).
La richiesta per l’attribuzione della classificazione dovrà essere presentata dal titolare entro 30 gg. dal rilascio della concessione demaniale ed entro i successivi 90 gg. la Provincia dovrà provvedere alla relativa attribuzione (v. art. 9 co. 1 e 2).
Desta perplessità la previsione del meccanismo del silenzio-assenso (in ordine all’attribuzione della classificazione richiesta) in caso di inutile decorso dei citati 90 gg..
Tale meccanismo, infatti, se da un alto ha il pregevole scopo di evitare inutili penalizzazioni per gli operatori causate da ritardi dell’Amministrazione, dall’altra rischia però di compromettere l’oggettività della classificazione e, quindi, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla Regione Lazio di uniformare il livello degli stabilimenti nel proprio territorio.

(“il Corriere de iure publico” n. 2 – febbraio 2010)

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