Ai sensi dell’art. 9 co. 1 l. n. 122/89 i “proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, …, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato”.
La giurisprudenza ha costantemente attribuito alla disposizione in esame carattere eccezionale proprio perché la stessa consente una deroga agli ordinari strumenti urbanistici per cui la sua applicabilità è subordinata alla ricorrenza di precisi presupposti di fatto, tra cui il completo interramento dell’autorimessa nel sottosuolo, senza alcuna possibile eccezione di sorta (fra le tante, Cons. Stato, IV, 30.5.2014 n. 2821; id., 4.2.2014 n. 485; id., 16.4.2012 n. 2185; id., 17.5.2012 n. 2847; id., 13.7.2011 n. 4234; T.A.R. Campania-NA, VII, 6.9.2012 n. 3760; T.A.R. Toscana, III, 23.7.2012 n. 1348; TAR Abruzzo-AQ, I, 19.4.2011 n. 208; TAR Piemonte, I, 14.1.2011 n. 31).
La realizzazione, quindi, di autorimesse e parcheggi non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra (fra le tante, Cons. Stato n. 2821/14 cit.).
La giurisprudenza unanime afferma infatti che, anche a fronte dell’esigenza di potenziare i parcheggi e di decongestionare le zone urbane edificate (che costituisce la ratio della l. n. 122/1989), vanno pur sempre considerate prevalenti e irrinunciabili le contrapposte ragioni di interesse pubblico, legate alla pianificazione dell’assetto del territorio al cui interno si inseriscono tutte le nuove opere da ritenersi “fuori terra” e, pertanto, soggette al pagamento del contributo concessorio (v. TAR Marche, 25.9.2013 n. 640).
Come chiarito da Cons. Stato n. 2847/12 cit., poi, al fine di individuare se un manufatto sia o meno interrato, va fatto riferimento al livello naturale del terreno, con la conseguenza che la sporgenza di un manufatto dal suolo va riscontrata con riferimento a quello che era l’originario piano di campagna (nello stesso senso, da ultimo, v. Cons. Stato, IV, n. 2821/14 cit.; id., n. 485/14 cit.).
(Giugno 2014)
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