La dichiarazione di pubblica utilità cd. implicita

Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. “a” d.lgs. n. 327/01, cd. T.U. Espropri, la dichiarazione di pubblica utilità (presupposto essenziale per la procedibilità dell’esproprio ex art. 8 co. 1 lett. “b” T.U. Esp.) si intende disposta anche “quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità” (nella specie, delibera G.M. n. 159/07 di approvazione del progetto di realizzazione del parco pubblico).

Il successivo art. 13 co. 2 T.U. Esp. precisa che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.

Il decreto di esproprio deve quindi essere emanato entro cinque anni dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera (v. co. 4) ovvero entro il diverso termine ivi espressamente indicato (v. co. 3), fatta salva la possibilità per l’Autorità che ha emesso la predetta dichiarazione di disporre la proroga dei termini suindicati per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.

La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non deve superare i due anni (v. co. 5).

La scadenza del predetto termine senza che sia emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità (v. co. 6), mentre il successivo art. 23 co. 1 lett. “a” T.U. Espr. ribadisce che il decreto di esproprio deve essere emanato “entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità”.

“Sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine quinquennale entro cui adottare l’atto conclusivo del procedimento ablativo, non pare sussistano dubbi, in ossequio ad un più che ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale al termine finale va riconosciuto, a differenza del termine iniziale, natura perentoria” (v. Cons. Stato, IV, 26.7.2011 n. 4457).

La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina pertanto l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità (id., 28.3.2012 n. 1835) e, di conseguenza, l’inefficacia ex tunc dell’eventuale atto ablatorio comunque adottato oltre i termini di legge (id., IV, 16.5.2011 n. 2960).

In proposito, si segnala altresì T.A.R. Toscana, I, 23.10.2012 n. 1707 secondo cui il decreto di espropriazione adottato dopo la scadenza dei termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità è da ritenersi illegittimo con conseguente necessità della sua impugnazione entro i termini di legge.

(Aprile 2013)

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