Fotovoltaico e vincolo paesaggistico (Consiglio di Stato, IV, 2.4.2025 n. 2808)

Il passaggio alle fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale, per cui
non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali e
l’installazione può essere vietata in modo assoluto solo nelle “aree non idonee”.
L’importante principio è stato affermato dalla quarta sezione dal Consiglio di Stato che,
con sentenza n. 2808 del 2.4.2025, fa applicazione delle modifiche apportate di recente
alla Costituzione per introdurre espressamente la tutela dell’ambiente (v. artt. 9 e 41).
In altri termini, la presenza del fotovoltaico sul tetto, considerate le sempre più pressanti
esigenze di ridurre il consumo energetico per cercare di minimizzarne l’impatto
sull’ambiente, non può più essere valutata solo dal punto di vista estetico, ovvero come
fattore assoluto di disturbo visivo.
Al contrario, la valutazione di fattibilità dell’intervento in esame deve essere piuttosto
incentrata sulle modalità di installazione dei relativi pannelli sugli edifici che li ospitano e
sul conseguente impatto, nel complesso, sul paesaggio circostante. Occorre in sostanza
cercare soluzioni progettuali che riducano al minimo l’impatto visivo dei pannelli,
tenendo altresì conto della loro armonizzazione nel contesto circostante senza
demonizzarli a prescindere.
La pronuncia rappresenta indubbiamente un importante passo avanti nella ricerca di una
tutela sostanziale del paesaggio che tenga altresì conto del relativo contesto ambientale
evitando un approccio meramente estetico che rischia di essere finalizzato a sé stesso.

Roma, 05.5.2025

Avv. Maria Bitondo

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Articolo pubblicato su Iustlab.org

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