Classificazione delle aree demaniali marittime nella Regione Lazio

Introduzione

Con la delibera G.R. n. 229 del 22.3.2010, la Regione Lazio ha approvato i criteri generali, riportati nell’Allegato 1, da utilizzare per classificare «aree marittime, manufatti, pertinenze[1] e specchi d’acqua” dati in concessione per finalità turistico-ricreative in Categoria “A” – «alta valenza turistica» e “B“ – «normale valenza turistica».

Il provvedimento regionale è stato adottato in attuazione dell’art. 251 co. 1 l. n. 296/06[2] che (nel modificare il co. 3 dell’art. 1 d.l. n. 400/93, convertito in l. n. 494/93) ha introdotto[3] la distinzione fra le citate categorie “A” e “B” fra i criteri rilevanti ai fini del calcolo dei canoni annui delle aree demaniali marittime e relativi manufatti, attribuendo l’accertamento dei requisiti, allo scopo necessari, alle Regioni competenti per territorio.

Il provvedimento regionale in esame, pertanto, disciplina il procedimento di rilevazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del litorale laziale e della redditività delle imprese ivi operanti al fine di pervenire alla determinazione di canoni demaniali in linea con le situazioni locali.

La Regione ha infatti ritenuto opportuno adottare “una procedura omogenea, sistematica ed oggettiva, basata contestualmente sulla determinazione delle caratteristiche ambientali del litorale laziale e sulla valutazione delle capacità di produrre reddito delle singole imprese del settore che operano su tale territorio” (v. delibera n. 229 cit.).

Premesso quanto sopra, il menzionato procedimento di rilevazione dei dati prevede due distinte fasi:

  1. a) analisi del territorio dei Comuni situati lungo il litorale laziale[4] ai fini della determinazione della valenza turistica;
  2. b) determinazione del valore medio dei ricavi dichiarati dai gestori delle strutture balneari.

Solo la prima fase è prevista per tutti i Comuni; l’avvio della seconda, infatti, è eventuale e dipende dal punteggio riportato nella prima (che dovrà essere superiore a 50 punti).

Come precisato dalla disposizione statale, nelle more del completamento della procedura di classificazione, la categoria di riferimento é la “B”.

La prima fase del procedimento di rilevazione dati

Passando ad un esame più specifico delle disposizioni regionali, la prima fase come detto consiste in un’analisi del territorio situato lungo il litorale laziale ai fini della determinazione della valenza turistica.

Tale analisi viene svolta attraverso la compilazione di una scheda di rilevazione (n. 1), articolata in quattro sezioni:

  • caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche (Sez. A);
  • grado di sviluppo turistico esistente (Sez. B);
  • stato delle acque con riferimento alla balneabilità (Sez. C);
  • ubicazione e accessibilità degli esercizi (Sez. D).

Prima di esaminare i criteri generali per l’elaborazione della scheda n. 1, va detto che la delibera non chiarisce a chi spetti il compito di procedere alla predetta compilazione.

Nel silenzio del provvedimento regionale (che sul punto si limita ad un laconico “si procede ad attribuire ad ogni singolo Comune della fascia costiera laziale un punteggio determinato sulla base dei parametri individuati nella scheda di rilevazione” denominata scheda n. 1[5]), si deve presumere che vi debbano provvedere i Comuni interessati con tutte le perplessità che tale scelta implica.

Resta fermo che la successiva approvazione della classificazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo rispettivamente in fascia “A” (alta valenza turistica) ed in fascia “B” (normale valenza turistica) verrà effettuata dalla Giunta Regionale con apposita delibera.

Per quel che concerne, invece, i criteri presi in considerazione dal provvedimento regionale, si è detto che gli stessi sono suddivisi in quattro sezioni.

La prima (Sez. A), nel dare rilievo alle caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche delle aree esaminate, punta l’attenzione anzitutto sul degrado.

Nella scheda è riportato un punteggio articolato in “molto basso, basso, medio ed alto” e lo stesso è inversamente proporzionale al valore di degrado della costa, determinato tenendo conto dei livelli di criticità ambientale riportati nella “mappa di sintesi delle classi di criticità”. I dati necessari sono estrapolati dal testo “Uno sviluppo sostenibile delle coste del Lazio”[6] (v. Sez. A.1.).

Altro criterio preso in considerazione sotto il profilo in esame è la presenza di aree protette (quali, parchi nazionali, riserve naturali nazionali, aree marine protette, etc. ..) stante  l’influsso positivo che le stesse producono “sullo sviluppo di un turismo di qualità”.

La relativa individuazione è fatta sulla base della “cartografia del Sistema delle aree protette del Lazio[7].

Sono previste complessivamente sei tipologie di aree protette e, ad ognuna di esse, è assegnato un diverso punteggio “il cui valore è graduato in funzione della rilevanza dell’area” (v. Sez. A.2.).

Terzo criterio utilizzato, la presenza di fenomeni erosivi della costa i quali, ferma la loro valenza negativa per il turismo, vengono analizzati nella cartografia relativa al “Programma straordinario di difesa delle coste[8].

Individuate quattro fasce di erosione (nulla; bassa, se l’arretramento è compreso tra m. 0 e 15; media, se compreso tra m. 15 e 30; forte, se superiore a m. 30), il punteggio attribuito è inversamente proporzionale all’entità del fenomeno erosivo (v. Sez. A.3.).

Infine, l’ultimo profilo considerato: la presenza di opere di protezione (a loro volta indicatori dell’esistenza di azioni erosive ai danni della costa).

La valutazione delle opere di protezione dell’arenile (il cui “notevole impatto visivo sull’ambiente circostante” produce effetti che “non sono trascurabili dal punto di vista del paesaggio”) è effettuata sulla base di apposite schede del litorale elaborate dal “Centro di monitoraggio dell’Osservatorio dei litorali Laziali[9].

Il punteggio attribuito è maggiore per i Comuni che non presentano opere di protezione ed è progressivamente minore per quelli che presentano interventi sempre più consistenti (cd. interventi di ripascimento, opere soffolte ed opere emerse; v. Sez. A.4.).

La seconda Sezione, invece, analizza il grado di sviluppo esistente (Sez. B).

In tale prospettiva, i criteri considerati sono:

– gli arrivi turistici calcolati su base annua[10], il punteggio attribuito è direttamente proporzionale al numero di arrivi turistici (suddivisi in tre gruppi: da 150.000 a 350.000 unità; da 50.000 a 150.000 unità; da 0 a 50.000 unità; v. Sez. B.1.);

– le presenze turistiche calcolate su base annua[11], anche in questo caso il punteggio è direttamente proporzionale al numero di presenze turistiche (suddivise in tre gruppi: da 250.000 a 820.000 unità; da 85.000 a 250.000 unità; da 0 a 85.000 unità; v. Sez. B.2.);

– l’offerta di posti letto, calcolati su base annua[12], il punteggio attribuito è sempre direttamente proporzionale al numero di posti letto disponibil (riportati in tre gruppi: da 7.000 a 10.000; da 4.000 a 7.000 ed, infine, da 0 a 4.000; v. Sez. B.3.).

La terza Sezione analizza poi lo stato delle acque con riferimento alla balneabilità (v. Sez. C) a tal fine prendendo in considerazione la qualità delle acque[13] (v. Sez. C.1.) e la presenza di bandiere blu e di approdi blu (v. Sez. C.2).

Sotto il primo profilo, il punteggio dipende dalla presenza o meno “di zone interdette alla balneazione e dal tipo di interdizione eventualmente presente sul territorio comunale”.

Per il secondo, invece, premesso che “l’attribuzione delle bandiere blu e degli approdi blu è effettuata annualmente, a livello nazionale, dalla F.E.E. (Fondazione per l’educazione ambientale)”, il punteggio è determinato dalla presenza e dal numero di bandiere blu o approdi blu presenti sul territorio comunale.

Infine, l’ultimo aspetto preso in considerazione dal provvedimento regionale in esame è l’ubicazione e l’accessibilità degli esercizi (Sez. D), valutate in termini di disponibilità di collegamenti viari (v. Sez. D.1) e di disponibilità e fruibilità delle aree retrostanti l’arenile (v. Sez. D.2).

Se il primo requisito è un presupposto indispensabile per l’utilizzazione turistica delle aree costiere (il relativo punteggio è assegnato in base al numero ed al tipo di strutture viarie presenti a ridosso della costa[14]), la presenza di infrastrutture a basso impatto ambientale – come, ad esempio, le piste ciclabili – ne favorisce la fruibilità (il relativo punteggio è assegnato in base al numero dei km delle piste esistenti[15]).

La seconda fase del procedimento di rilevazione dati

Come accennato, i Comuni che abbiano riportato nella precedente fase un punteggio superiore a 50 devono poi procedere alla compilazione della scheda n. 2 riportata nell’Allegato 1 della delibera n. 229 cit..

All’interno del territorio di ogni Comune esaminato, vengono individuate delle zone omogenee rappresentanti la «base territoriale sulla quale si classificano le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi d’acqua rientranti in categoria A “altra valenza turistica” » (v. .All. 1, II paragrafo).

In particolare, in ogni zona, si procede a calcolare «il valore medio dei ricavi dichiarati dai gestori delle strutture balneari che sono ubicate nella medesima area. Quindi si confronta tale valore medio con il valore medio dei ricavi di tutte le strutture balneari ubicate nel territorio oggetto della seconda fase di rilevamento» (id.).

Sono classificate in categoria “A” «tutte le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi d’acqua concessi per utilizzazioni ad uso pubblico che sono ubicate nelle aree omogenee che hanno un valore medio di ricavi maggiore della media dei ricavi dei territori oggetto della seconda fase di rilevamento.

Per esclusione tutti gli altri territori del litorale laziale sono classificati in categoria “B” ».

(“il Corriere de iure publico” n. 11/12 – novembre, dicembre 2010)

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[1] Come chiarito dalla delibera regionale in esame, le pertinenze oggetto di valutazione sono quelle non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionale e di produzione di beni e servizi come elencate nella Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 22/99 (v. All. 1, nota 1).

[2] C.d. Legge Finanziaria 2007.

[3] A decorrere dal 1.1.2007.

[4] Fra gli altri, le due Province, Civitavecchia e Latina, nonché la fascia costiera riferibile a Roma, Ostia Lido.

[5] Va precisato che il testo riportato nell’Allegato 1 non è suddiviso in articoli per cui non è facile indicare la collocazione delle varie disposizioni.

[6]Curato per la parte di competenza regionale dalla Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli” (v. All. 1 Delibera n. 229 cit.).

[7] Redatta dall’Agenzia regionale dei parchi e pubblicata sul sito www.parchilazio.it.

[8] La cartografia, realizzata dal Centro di monitoraggio dell’Osservatorio dei litorali Laziali, riporta i dati relativi all’arretramento in metri lineari della linea di costa a partire dal 1943.

[9] Pubblicate sul sito www.osservatoriomare.lazio.it.

[10]La valutazione dei dati riguardanti gli arrivi turistici è effettuata sulla base di apposite schede di valutazione del litorale, elaborate da società specializzata” (v. Sez. B.1.).

[11] “La valutazione dei dati riguardanti le presenze turistiche è effettuata sulla base di apposite schede di valutazione del litorale, elaborate dalla società Litorale S.p.A” (v. Sez. B.2.).

[12] v. nota precedente.

[13]La valutazione dei dati riguardanti la qualità delle acque ai fini delle balneazione è effettuata sulla base di apposite mappe realizzate della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio” (v. Sez. C.1).

[14]I dati riguardanti le strade regionali sono estrapolati dalle mappe prodotte dalla società A.STRA.L. S.p.A., competente alla gestione delle strade regionalizzate; i dati relativi alle altre tipologie di strade sono stati forniti dalle varie Amministrazioni provinciali; i dati relativi alle stazioni ferroviarie sono stati ricavati dal database della società Trenitalia S.p.A.” (v. Sez. D.1).

[15]I dati riguardanti le piste ciclabili sono desunti dagli elenchi contenuti nel sito www.pisteciclabili.com e dalla nuova mappa dei percorsi ciclabili del Comune di Roma nei quali è possibile trovare l’elencazione delle piste ciclabili site nei Comuni costieri del Lazio” (v. Sez. D.1).

 

 

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