Le sorti del cd. Piano Casa nel Lazio

A distanza di soli sette mesi dall’entrata in vigore della legge n. 21 dell’11.8.2009[1] con la quale la Regione Lazio ha approvato “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” (5.9.2009), il cd. “Piano Casa” è già stato ritoccato.

Fatta salva una rettifica meramente formale del testo realizzata sin dal 5.10.2009 (su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale)[2], il primo problema relativo al testo in esame è stato sollevato dal Governo.

Con provvedimento della Presidenza del Consiglio del 15.10.2009, infatti, la legge reg. n. 21/09 è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale nella parte che subordinava la realizzazione degli interventi edilizi ivi previsti alla predisposizione obbligatoria del fascicolo del fabbricato da parte dei richiedenti (v. artt. 3 co. 5 lett. “b”, 4 co. 4 lett. “b” e 20[3]) con conseguente obbligo per gli interessati di fornire al Comune le informazioni tecnico-amministrative sullo stato del loro stabile.

Ad avviso del Governo, la previsione di tale adempimento, che avrebbe reso eccessivamente gravosi gli interventi a carico dei privati (anche perché le informazioni da fornire erano già in possesso delle Amministrazioni interessate), contrasterebbe con le norme costituzionali sotto diversi profili: violazione del principio di uguaglianza e buon andamento della pubblica Amministrazione (rispettivamente, artt. 3 e 97) e violazione della riserva di legge in materia di proprietà ed iniziativa economica (artt. 23, 41 e 42) nonché della riserva in materia di ordinamento civile (art. 117 co. 2 lett. “l”).

Invero, la questione del fascicolo del fabbricato nella Regione Lazio è sempre stata piuttosto controversa.

Tale adempimento, finalizzato a soddisfare la necessità “di conoscere lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e d’individuare le eventuali situazioni di rischio per gli edifici pubblici e privati”, fu introdotto dalla Regione con legge n. 31/02 (v. art. 1).

Lo stesso rappresentava il tentativo regionale di arginare il problema del ricorso indiscriminato ad interventi di modifica all’interno degli stabili che, se realizzati con eccessiva leggerezza e senza tener conto del relativo impatto sulle strutture preesistenti, possono rappresentare la causa di cedimenti e crolli (la relativa necessità è derivata proprio a seguito di gravi incidenti già verificatisi).

Ancorché il successivo art. 3 prevedesse l’emanazione di un apposito regolamento in materia, la Regione Lazio non vi ha provveduto immediatamente e tale mancanza ha determinato, ad esempio, l’annullamento da parte del T.A.R. Lazio[4]  della delibera C.C. n. 27 del 24.2.2004 con la quale il Comune di Roma aveva istituito detto fascicolo, “stante l’inclusione del territorio comunale tra le aree a rischio sismico, nonché la necessità d’avere contezza dello stato del patrimonio edilizio” (il ricorso è stato proposto dalla CONFEDILIZIA).

Già in tale occasione il T.A.R. aveva ritenuto illegittima “l’imposizione di oneri complessi e di peso eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza una minima discriminazione tra loro, onde s’appalesa più razionale, più che un obbligo generalizzato, altre formule connesse fin da subito a provvidenze o ad agevolazioni, atte a sveltire la redazione dei fascicoli per quegli edifici a più alto rischio ed ad incentivare formule collaborative da parte dei tecnici dei Comuni o scelti dagli enti[5].

Ritornando al Piano Casa, a seguito della predetta impugnazione, la Regione – considerando la modifica richiesta a livello governativo inidonea ad incidere sull’efficacia della legge – ha manifestato subito la sua intenzione di emendarne il testo[6].

La Giunta, pertanto, ha adottato una proposta di modifica delle disposizioni in esame, mentre nelle more della sua approvazione, con nota del Direttore del Dipartimento regionale Territorio e Urbanistica prot. n. 261278 dell’11.12.2009, i Comuni sono stati invitati ad accettare le domande presentate anche se prive del citato fascicolo[7].

Successivamente, con l. n. 1 del 3.2.2010, la Regione Lazio ha quindi approvato il testo modificato dal quale sono stati eliminati i riferimenti al fascicolo del fabbricato (v. art. 1).

Per quel che concerne invece gli effetti prodotti dal testo in esame a livello regionale, secondo i dati forniti dal “Il Sole 24 ORE[8], il Piano Casa non avrebbe riscosso grande successo essendo state presentate – a febbraio 2010 – pochissime domande (sette a Roma, due a Latina, tre a Frosinone, nessuna a Rieti e quattro a Viterbo).

I tecnici del settore hanno evidenziato subito gli eccessivi adempimenti posti a carico degli interessati.

Fra le disposizioni più contestate, i limiti previsti per le zone agricole (v. art. 2 co. 2) e i richiesti adeguamenti alla normativa antisismica.

In particolare, sotto il primo profilo, le perplessità manifestate dipendono dal fatto che gli ampliamenti previsti dalla l. n. 21/09 sono prevalentemente rivolti alle abitazioni unifamiliari (spesso, villette), ma in virtù delle limitazioni previste per le zone agricole, di fatto le stesse non possono beneficiarne salvo che non appartengano a coltivatori o imprenditori agricoli[9].

Sotto il secondo profilo, a preoccupare gli operatori è il rischio che il costo dell’intervento risulti troppo oneroso considerato che l’art. 3 co. 3, per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico (e quasi tutti i Comuni laziali vi rientrano), subordina la realizzabilità dell’intervento alla condizione che l’intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica[10].

Tali ed altri limiti individuati nella legge in esame hanno indotto la Provincia di Frosinone a formulare una proposta per la sua modifica.

Il relativo testo, formulato dall’Assessore al Riordino Istituzionale, Rapporti con la Regione e le Province del Lazio, Giuseppe Paliotta, è stata approvato dalla Commissione Urbanistica provinciale e presentato (in data 29.1.2010) ai Sindaci della Provincia.

Tale proposta, secondo quanto dichiarato dallo stesso Assessore, tenderebbe a semplificare gli adempimenti previsti nel testo regionale, avvicinandolo altresì alle concrete esigenze della realtà provinciale,[11] peraltro caratterizzata per il 70% da zone agricole.

Il Piano Casa non sembra invece aver destato particolari problemi per il Comune di Roma che, con delibera C.C. n. 123 del 21.12.2009, ha provveduto a darvi attuazione.

In particolare, l’Amministrazione Capitolina non si è avvalsa della facoltà (prevista dall’art. 2 della legge regionale) di estendere gli ambiti in cui applicare le limitazioni e le esclusioni alla realizzabilità degli interventi consentiti dal Piano Casa, avendo ritenuto quelle già individuate a livello regionale “sufficientemente cautelative della tutela” del suo territorio.

Il Comune ha poi consentito la riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del costo di costruzione solo nelle ipotesi previste dall’art. 4 l. reg. n. 21/09 (ovvero, interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di “edifici concernenti la prima casa”).

Infine, si è riservato di individuare con successivo provvedimento gli ambiti nei quali realizzare Programmi integrati per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie nonché di definire i relativi criteri ed indirizzi attuativi.

 

Per quel che concerne, invece, la seconda parte della legge in esame (ovvero, le disposizioni previste dal Capo III per incrementare e sostenere l’offerta di edilizia residenziale sovvenzionata e sociale; v. art. 1, lett. “b” nonché artt. 12-22), si segnala che con delibera G.R. Lazio del 29.1.2010, la Regione ha provveduto a ripartire i 70 milioni di euro previsti per l’attuazione del primo programma di housing sociale.

In tale modo, ha dichiarato, l’allora Assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Mario Di Carlo,le nuove disposizioni contenute nel Piano Casa del Lazio prendono vita garantendo un forte impulso alla costruzione, al recupero a all’acquisto di nuovi alloggi da destinare all’edilizia popolare, per i quali vengono stanziati ben 65 milioni di euro[12].

Inoltre abbiamo destinato 2 milioni di euro alle agevolazioni per favorire l’offerta di alloggi privati in locazione e 3 milioni agli interventi di auto recupero“ ha aggiunto Di Carlo. “Lungo queste tre principali direttrici (costruzione o recupero di alloggi, sostegno agli affitti ed incentivo all’auto recupero) si sviluppa la strategia della Regione per il contrasto del disagio abitativo attraverso l’innovativo strumento dell’housing sociale“.

In tal modo la Regione non si è limitata a ripartire le risorse destinate all’housing sociale, ma ha anche “stabilito un ordine di priorità che favorisce i comuni ad alta tensione abitativa ed approvato lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento[13]

Il Consiglio regionale, inoltre, ha approvato “un assestamento del bilancio che prevede fra l’altro il sostegno e la promozione di un programma decennale (2009-2018) di edilizia popolare per altri 100 milioni di euro annui. Si tratta di 635 milioni di euro che, sommati ai 35 milioni provenienti dal 5% del bollo auto, raggiungono l’investimento complessivo di 1 miliardo di euro[14].

(“il Corriere de iure publico” n. 5 – maggio 2010)

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[1] Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 142 al Bollettino Ufficiale del Lazio n. 31 del 21.8.2009.

[2] La necessità della rettifica è stata determinata da alcuni errori presenti nel richiamo di alcune disposizioni.

[3] Predisposizione del fascicolo del fabbricato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31(Istituzione del fascicolo del fabbricato) e successive modifiche e dal relativo regolamento regionale di attuazione Reg. 14 aprile 2005, n. 6, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati.

[4] Con sentenza resa dalla Sez. II, 13.11.2006 n. 12320/06.

[5] Il regolamento in questione è stato approvato solo in seguito (14 aprile 2005, n. 6, pubblicato su BUR 30.4.2005 n. 12).

[6] In tal senso si era espresso l’allora Assessore alla Casa, Mario Di Carlo in un’intervista riportata sul Sole 24 ORE – Roma del 28.10.2009.

[7] Fatto salvo l’impegno dell’interessato di presentarlo successivamente, prima dell’ultimazione dei lavori.

[8] Fonte: www.ilsole24ore.com del 9.2.2010:

[9] In tal senso, v. intervista rilasciata dal Geom. Vittorio Meddi, membro del Consiglio dei Geometri della Provincia di Roma i cui stralci sono riportati su “Il Sole 24 ORE” – Roma del 28.10.2009 – articolo di Andrea Gagliardi e Giuseppe Latour.

[10] Si veda nota 8.

[11] Fonte: www.ultimissime.net del 16.1.2010.

[12] Fonte: www.regione.lazio.it – sala stampa.

[13] v. precedente nota 12.

[14] Fonte: www.futurocasaonline.it – area tematica dell’Assessorato alla Casa della Regione Lazio (18.3.2010).

 

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